IR TOP CONSULTING: PUBBLICATO IL DECRETO “PMI INNOVATIVE” INCENTIVI FISCALI DEL 30% PER INVESTIMENTI SULLE NUOVE IPO DI AIM ITALIA 

SI AMPLIA LA PLATEA DELLE POSSIBILI QUOTAZIONI E DI INVESTITORI DEL MERCATO DELLE PMI

Milano, 10 luglio 2019

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 156 del 05-07-2019) il Decreto MISE-MEF attuativo degli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative. Lo scorso dicembre la Commissione Europea aveva sancito la conformità degli incentivi agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting: “La pubblicazione dell’atteso decreto PMI innovative è il segnale dell’importanza attribuita dal Governo al ruolo delle PMI e alla crescita del mercato dei capitali per il futuro dell’economia italiana. Si amplia la platea di investitori su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole medie imprese, e in particolare saranno agevolate le IPO che coinvolgono un target di investitori che beneficiano di un vantaggio immediato del 30%. Nel medio-lungo termine, considerando l’elevato numero di PMI Innovative non ancora quotate, sempre più imprenditori sceglieranno la via della quotazione come fonte alternativa per la raccolta di capitale per la crescita, ampliando l’universo investibile e rendendo possibile lo sviluppo di OICR che investono prevalentemente in PMI Innovative su AIM Italia.”

Gli incentivi fiscali prevedono:

  • persone fisiche: detrazione ai fini IRPEF del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta è pari a Euro 1 milione (corrispondente a una detrazione annua massima pari a Euro 300mila); qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
  • persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta pari a Euro 1,8 milioni (corrispondente a una deduzione  annua massima pari a Euro 540mila); qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In base all’art. 3 comma 1 del decreto, le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e).

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna PMI innovativa ammissibile: ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Le disposizioni del decreto attuativo si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Ad oggi sono 35 le PMI innovative quotate su AIM Italia: avere le proprie azioni quotate su un mercato non regolamentato, italiano o europeo, è infatti uno dei requisiti per ottenere e mantenere la qualifica di PMI innovativa, requisito che viene meno con la quotazione su un mercato regolamentato.

L’art. 1, comma 2 lettera c) del decreto stabilisce i seguenti requisiti delle PMI Innovative ammissibili:

(i)        rientrano nella definizione di PMI Innovativa di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

(ii)      ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI Innovative, dopo il periodo di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

1)        fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;

2)        senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.