MILANO (PMInews.it) – Le assemblee degli azionisti di Destination Italia e Portale Sardegna hanno approvato il progetto comune di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia.

L’Assemblea di Destination Italia ha altresì approvato l’aumento di capitale sociale gratuito a servizio della fusione, da liberarsi  con utilizzo di riserve disponibili della Società Incorporante, mediante emissione di azioni da assegnare in concambio ai soci della Società Incorporanda. L’aumento di capitale è deliberato con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo di massimi nominali euro 40.397,07, da liberarsi tramite utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni, mediante emissione di massime n. 4.039.707 azioni ordinarie di Destination Italia, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e con diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, a servizio del concambio, nel rapporto di 1 a 2,45. Non sono previsti conguagli in denaro e/o emissione di azioni frazionarie, pertanto nel caso in cui, in applicazione del rapporto di concambio, agli azionisti di Portale Sardegna non venisse attribuito un numero intero di azioni, i resti saranno annullati senza liquidazione del relativo controvalore.

L’assemblea degli azionisti di Destination Italia ha infine approvato, con effetto a decorrere dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione, ovvero da un eventuale data successiva che sarà indicata nell’atto medesimo, la cui stipula – previo decorso del termine di 60 giorni previsto dall’art. 2503 del Codice Civile – è prevista indicativamente tra la fine del mese di maggio 2023 e l’inizio del mese di giugno 2023, la modifica dell’art. 2.1 dello Statuto Sociale e con esso il nuovo Statuto Sociale della Destination Italia, allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione redatta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del Codice Civile.

Infine, si ricorda che agli azionisti delle due società che non abbiano concorso alle deliberazioni inerenti alla fusione non spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2437 del Codice Civile, in considerazione del fatto che lo statuto della Società Incorporante è coerente, per settore e spettro di attività, con quello della Società Incorporanda.