Milano, 19 giugno 2018
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.139 del 18-06-2018) il Decreto Ministeriale MISE – MEF, in vigore da oggi, in attuazione dell’art. 1, commi da 89 a 92, della legge di Bilancio 2018 che ha introdotto il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti dalle PMI a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Sintesi delle novità del Decreto:
• tipologie di costi ammissibili a Credito di Imposta (CDI): advisor finanziario, Nomad, global coordinator, investor relations, legale, fiscale, revisione e comunicazione finanziaria
• ammesse a credito di imposta anche le spese di collocamento
• le spese possono consistere in un importo pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.
• attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
• CDI valido per tutte le tipologie di quotazione, con o senza aumento di capitale
• CDI utilizzabile esclusivamente in compensazione
• Mercati di quotazione: regolamentati o non regolamentati europei
• 500.000 euro il tetto massimo di CDI per singola PMI
• 160 il numero minimo di società in IPO finanziabili nel triennio
• presentazione dell’istanza a partire dal 1° ottobre dell’anno della quotazione sino al 31 marzo dell’anno successivo.
Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting: “La pubblicazione del decreto è il segnale dell’importanza attribuita dal Governo alla crescita del mercato dei capitali per il futuro dell’economia italiana. Abbiamo lavorato per lo sviluppo di AIM Italia e questa norma va nella direzione di valorizzare il lavoro fatto a favore di un mercato nel quale abbiamo creduto e investito dalla sua nascita sviluppando un asset di conoscenza che oggi ci contraddistingue nella comunità finanziaria italiana. Ci aspettiamo che il credito di imposta possa stimolare un’ulteriore domanda di quotazioni di PMI su AIM che, dal 2009 ha procurato circa 4 miliardi di Euro di capitale alle società. Nell’ambito del nostro supporto tecnico al Governo le tematiche di approfondimento hanno riguardato la definizione della policy sotto il profilo dei «costi medi di IPO» e la misura della norma in termini di risorse stanziate (80 milioni di Euro). In particolare, le aree di analisi condotte dall’OSSERVATORIO AIM sono state: tipologie dei costi di quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana, analisi di sensitività in base ai dati di raccolta media (7,2 milioni di Euro) e mediana (5,3 milioni di Euro), i possibili impatti dell’incentivo fiscale sul numero di nuove IPO e stima della misura e le evidenze empiriche del 2017. Considerando che ci attendiamo un importo medio sotto la soglia di 500.000 euro, potranno beneficiare dell’incentivo circa 180 IPO nel triennio 2018-2020.”
OGGETTO DEL CDI: ATTIVITÀ E COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
A. attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
B. attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità’ della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
C. attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
D. attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
E. attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche cosi’ come definite nell’art. 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
F. attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
G. attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Le spese possono consistere in un importo pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione. L’effettività’ del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.